CONTENZIOSO TRIBUTARIO CON AGENZIA DELLE ENTRATE

Contenzioso tributario con agenzia delle entrate

L’atto emesso nei suoi confronti (per esempio, un avviso di liquidazione o di accertamento, una cartella di pagamento) può essere impugnato con ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale, a quella Regionale o alla Corte di Cassazione per chiederne l’annullamento totale.
All’esito del processo, in caso di accoglimento totale o parziale, la somma da pagare è pari a zero o ridotta sensibilmente.

Il ricorso può riguardare tributi di ogni genere e specie:
• Imposte dirette: Irpef, Ires, Irap
• imposte indirette: imposta di registro, Accise Imposta di bollo, IVA
• tasse
• contributi
compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio le controversie di natura catastale, come quelle concernenti, ad esempio, l’estensione il “classamento” dei terreni e l’attribuzione della rendita catastale, nonché inerenti all’imposta o al canone comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.

Per le domande di rimborso alle quali l’Agenzia delle entrate non ha dato risposta, il ricorso può essere presentato decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

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