canoni di leasing

INDEDUCIBILITA’ DI COSTI NON INERENTI: I CANONI DI LEASING RAPPRESENTANO PER L’UTILIZZATORE UN COSTO DEDUCIBILE, SEMPRE CHE IL BENE OGGETTO DEL CONTRATTO SIA STRUMENTALE ALL’ATTIVITA’ DI IMPRESA E, QUINDI, INERENTE.

INDEDUCIBILITA’ DI COSTI NON INERENTI: I CANONI DI LEASING RAPPRESENTANO PER L’UTILIZZATORE UN COSTO DEDUCIBILE, SEMPRE CHE IL BENE OGGETTO DEL CONTRATTO SIA STRUMENTALE ALL’ATTIVITA’ DI IMPRESA E, QUINDI, INERENTE.

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Nella Cass. Civile Sent. Sez. 5 Num. 1 Anno 2022: con avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate contestava, alla società, ai fini Irpef ed Irap,

  1. a) l’indeducibilità di costi non inerenti in quanto non documentati, per euro 28.195,87,
  2. b) l’indeducibilità di costi per rimborsi chilometrici riguardanti l’utilizzo di un’autovettura non intestata alla società ma detenuta in leasing e avente una potenza superiore ai 17 cavalli fiscali, per euro 16.505,42,
  3. c) l’indeducibilità, ex art. 37 bis d.P.R. del 29/09/1973 n. 600, di minusvalenza generata dalla cessione di quote della società XXX s.r.I., per euro 585.750,00.
  4. La srl contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento che veniva parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, limitatamente alla minusvalenza ed ai costi non documentati.
  5. L’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso tale sentenza innanzi alla CTR della Lombardia, che, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il gravame dell’Ufficio, confermando l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società contribuente.

4.La spa contribuente ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza della CTR affidato a sei motivi.

5.L’Agenzia delle entrate ha depositato foglio di costituzione ai soli fini della sua partecipazione all’udienza pubblica.

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Col quinto ed il sesto mezzo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, ha violato l’art. 95 t.u.i.r., non riconoscendo la deducibilità dei costi sostenuti per l’utilizzo dell’autoveicolo di potenza superiore ai 17 cavalli fiscali, in quanto intestato ad una società di leasing (quinto motivo), dall’altro (sesto motivo), in quanto recante una motivazione insufficiente sul perché, qualora il veicolo sia intestato ad una società di leasing, non possano dedursi i costi relativi al suo utilizzo.

6.1. L’art. 164 t.u.i.r. prevede, in via generale, i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi, relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, distinguendo i veicoli a deducibilità integrale (art. 164, c. 1, lett. a) e i veicoli a deducibilità limitata (art. 164, c. 1, lettere b) e b-bis). L’art. 95, t.u.i.r., regola specificamente le spese per prestazioni di lavoro e, nell’ultimo inciso del terzo comma, prevede che ove il dipendente o il titolare di collaborazione continuata e coordinata, sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà, ovvero noleggiato, per trasferte, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli, ovvero 20 se con motore diesel. Per i veicoli non disciplinati dal TUIR è principio assolutamente pacifico che si applica il principio generale dell’inerenza (art. 109, c. 5 t.u.i.r.).

6.2. La CTR, nella parte in cui ha escluso la deducibilità dei costi relativi all’utilizzo dell’autovettura in quanto detenuta in leasing, non ha fatto corretta applicazione della normativa di riferimento che, in combinato disposto delle disposizioni richiamate, lega la deducibilità delle spese di utilizzo degli autoveicoli esclusivamente alla loro funzione strumentale rispetto all’attività di impresa, senza limiti derivante dalla “proprietà” o dal “noleggio” degli stessi. Peraltro, come indicato dalla società ricorrente, l’art. 95 t.u.i.r consente espressamente la deducibilità dei costi derivanti dall’uso di autoveicoli noleggiati, cui il leasing afferisce, col solo limite percentuale della potenza fiscale.

6.3. Ed invero, il leasing finanziario, o locazione finanziaria, è una forma di acquisto dell’autoveicolo in un determinato periodo di tempo (in genere non inferiore ai 48 mesi), potendo il locatario, alla fine del periodo, esercitare il diritto di riscatto del bene, acquistando la proprietà dell’autovettura. Esistono, peraltro, forme di leasing finanziario assimilabili al noleggio a lungo termine, in quanto comprensive di assicurazione e manutenzione per tutta la durata del canone. I canoni di leasing, rappresentano, dunque, per l’utilizzatore, in via generale, un costo deducibile, sempre che il bene oggetto del contratto sia strumentale all’attività di impresa e, quindi, inerente.

6.4. La CTR non ha fatto retta applicazione di tali principi in base ai quali avrebbe dovuto operare un giudizio sull’inerenza dei relativi costi anche se derivanti da un contratto di leasing – ovvero se i costi derivanti dall’utilizzo in leasing dell’autovettura, fossero inerenti e quindi strumentale per l’esercizio dell’impresa – ed infine, calcolare la potenza fiscale per i limiti percentuali della deduzione.

  1. La decisione impugnata, in parte qua, risente anche di un deficit motivazionale, nella parte in cui, contravvenendo la disposizione in parola, non ha spiegato in che termini la fattispecie al suo esame non rientrasse nei parametri della deducibilità, in relazione all’effettiva esistenza di importi eccedenti quelli fiscalmente deducibili.
  2. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, in parte qua, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, perché verifichi la sussistenza dei presupposti per la deducibilità dei costi inerenti all’utilizzo dell’autovettura detenuta in leasing dalla società
  3. Il giudice di rinvio è tenuto a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

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P.Q.M.

Accoglie il ricorso limitatamente ai motivi quinto e sesto, rigettandolo nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTR della Lombardia.