Indebita compensazione
L’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULL’INDEBITA COMPENSAZIONE
E LA NORMA INCRIMINATRICE Art. 10 quater c.2 D.lgs n. 74/2000
Sentenza n. 389/2021: La Corte di Cassazione ha rilevato che il reato di
compensazione indebita è configurabile sia nel caso di compensazione “verticale”, in
riferimento ai crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia nel caso di
compensazione “orizzontale”, riguardante crediti e debiti di imposta di natura diversa
come ad esempio i contributi previdenziali dovuti ad INPS e INAIL.
Tale giurisprudenza risponde alla necessità di punire tutti quei comportamenti che si
concretizzano nell’omesso versamento del dovuto e nel conseguimento di un indebito
risparmio di imposta mediante il ricorso al meccanismo della compensazione
tributaria, ossia attraverso la materiale redazione di un documento ideologicamente
falso, idoneo a prospettare una compensazione che non avrebbe potuto avere luogo,
o per la non spettanza o per l’inesistenza del credito. La Corte evidenzia che, in questa
prospettiva, l’indebito risparmio di imposta che l’Art. 10 quater c.2 Dlgs. N. 74/2000
tende a colpire, non può essere limitato al mancato versamento delle imposte dirette
o dell’Iva, ma coinvolge necessariamente anche le somme dovute a titolo
previdenziale e assistenziale, il cui mancato pagamento, attraverso lo strumento della
compensazione effettuata utilizzando crediti inesistenti o non spettanti, determina
per il contribuente infedele un analogo risparmio di imposta.
L’orientamento giurisprudenziale di cui sopra è il risultato di una prassi elusiva che
nell’ultimo decennio ha visto come protagoniste le Aziende nel compimento di
condotte illecite, attraverso il pagamento della contribuzione INPS con la
compensazione di crediti d’imposta di altri soggetti oppure propri. Con il compimento
di suddetti illeciti le Aziende regolarizzano la loro posizione contributiva al fine di
partecipare a gare di appalto, ottenere pagamenti dalle PP.AA o agevolazioni
contributive, finendo con il ledere sia gli interessi patrimoniali degli enti pubblici
coinvolti, sia la libera e corretta competizione delle imprese sul mercato.
L’aumento di suddette condotte ha portato ad intensificare l’attività di accertamento
e ispettiva in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate al fine di contrastare tali
meccanismi delittuosi.
L’Art. 10 quater c.2 D.lgs n. 74/2000 era stato oggetto di revisione nel 2015 con
l’introduzione di due nuove fattispecie di reato al fine di contrastare e punire quelle
condotte illecite che si caratterizzano per il mancato versamento di somme dovute
con l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti. Con i controlli
dell’Agenzia delle Entrate sono emerse condotte illecite volte all’utilizzo in
compensazione di crediti che sono risultati inesistenti, poiché riferiti ad imprese prive
di posizioni aperta nei confronti dell’INPS o prive di dichiarazioni fiscali negli anni in
cui sarebbero maturati i crediti d’imposta.