DALL’INDAGINE SUL CONTO CORRENTE INTESTATO AL NIPOTE DEL SOCIO CONTRIBUENTE, TITOLARE DELLA DITTA, EMERGONO CONSISTENTI MOVIMENTAZIONI APPARENTEMENTE INGIUSTIFICATE.
LE SOMME SONO RIFERIBILI ALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE PROPRIA DELLA DITTA (COMPRAVENDITA DI PRODOTTI CASEARI). L’AGENZIA DELLE ENTRATE, NELL’ACCERTAMENTO FISCALE, HA PERO’ OMESSO DI CONSIDERARE I COSTI AI FINI DELLA RIDETERMINAZIONE INDUTTIVA DEL REDDITO D’IMPRESA.
LA CORTE ACCOGLIE IL TERZO MOTIVO DI RICORSO.
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L’Agenzia delle entrate, a seguito di indagine bancaria, emetteva nei confronti della società avvisi di accertamento per Iva, Ires e Iva (e per Irpef quanto al socio).
L’Ufficio, in particolare, rilevava che dal conto corrente intestato al nipote del socio, emergevano consistenti movimentazioni; queste, peraltro, dalle dichiarazioni rese dall’interessato, erano interamente ascrivibili allo zio; le dichiarazioni venivano confermate dal socio, che riconosceva la titolarità delle somme come riferibili all’attività di compravendita di prodotti svolta con ditta individuale.
L’Agenzia, attesa la sostanziale inattività della ditta individuale, carente di mezzi e strutture organizzative, riteneva la movimentazione bancaria, e le relative operazioni, riferite alla società di cui il contribuente era socio totalitario.
L’impugnazione proposta dai contribuenti era rigettata dalla CTP. La sentenza era confermata dal giudice d’appello. I contribuenti propongono ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrato con memoria. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 attesa la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo con il soggetto destinatario dell’avviso di accertamento e l’improprio utilizzo di una verifica svolta su un soggetto autonomo e distinto rispetto a quest’ultimo.
2.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972 per aver la CTR ritenuto legittimo l’accertamento induttivo operato dall’Ufficio pur in assenza di attività ispettiva, né controllo sulla contabilità.
2.2. Il terzo motivo denuncia nuovamente, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972 per aver la CTR omesso di considerare i costi ai fini della rideterminazione induttiva del reddito d’impresa.
- Il terzo motivo è fondato limitatamente alle imposte dirette.
La natura induttiva dell’accertamento impone il riconoscimento, in ossequio al principio di capacità contributiva, non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi, che vanno comunque detratti, eventualmente in via presuntiva e forfettaria, dall’ammontare dei prelievi non giustificati, non assumendo rilievo a tal fine il ricorso, strumentale, delle indagini bancarie per la ripresa (v. anche Corte cost. n. 225 del 2005 e n. 228 del 2014), trattandosi di situazione differente da quella conseguente ad un accertamento presuntivo fondato su indagini bancarie, per il quale è, invece, il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (Cass. n. 22868 del 29/09/2017; Cass. n. 24422 del 05/10/2018; Cass. n. 21828 del 07/09/2018).
3.2. Il motivo va invece rigettato quanto all’Iva, trovando applicazione il principio secondo il quale «ove l’Amministrazione finanziaria, nell’ipotesi di omessa fatturazione, abbia proceduto ad accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, la base imponibile deve essere determinata ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, con la conseguenza che non assumono alcuna incidenza i costi di produzione dei beni o servizi ceduti» (Cass. n. 21828 del 07/09/2018).
In accoglimento del terzo motivo, limitatamente alle imposte dirette, rigettati il primo e il secondo, nonché il terzo quanto all’Iva, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.
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P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa negli stessi limiti la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR in diversa composizione.