STUDIO PIRRO IMPUGNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA DELL’IMPORTO DI OLTRE 200 MILA EURO. L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE SI COSTITUISCE E CONTESTA IN TOTO LE RICHIESTE DEL CONTRIBUENTE. SENNONCHE’, DALLA VISIONE DEI DOCUMENTI SI EVINCE CHE SOLO UNO DEGLI AVVISO DI ACCERTAMENTO RISULTA RITUALMENTE NOTIFICATO. PRETESA TRIBUTARIA TOTALMENTE ANNULLATA ED IPOTECA SCONGIURATA.
Studio legale Tributario Pirro Milano
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oppure al 0229406265; Avvocato Antonella Pirro 3475404943
Svolgimento del processo Il ricorrente B. F. ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 28.10. 2018, dell’importo totale di 216.756,02 E avente ad oggetto imposte IRPEF, Add. Reg. e Com., e I.V.A. oltre a interessi e sanzioni, con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso edotta la parte del recupero coattivo delle somme, richieste in forza di avvisi di accertamento: -Accertamento n. T9D0——-/2012 (annodi imposta 2007 — notificato il 28.12.2012); -Accertamento n. T9D0——-/2012 (anno di imposta 2008— notificato il 28.12.2012); -Accertamento n. TNMT——— (anno di imposta 2012 — notificato 11 12.12.2016).
La parte ricorrente ha eccepito svariate eccezioni e in particolare:
- mancata notifica degli avvisi di accertamento;
- decorrenza dei termini di prescrizione in relazione alle cartelle esattoriali ex art. 2948c.c.; 3. sulla natura giuridica del provvedimento preventivo di iscrizione ex art.77 Dpr 602/1973 non preceduto dalla relativa cartella di pagamento;
- sulla mancata notifica degli avvisi di riliquidazione/avvisi bonari;
- violazione dell’art. 6 comma 1 e 10 della L. 212/00 sulla conoscenza degli atti dell’amministrazione Finanziaria;
- sulla decorrenza dei termini di decadenza in relazione all’azione accertatrice Chiede inoltre la sospensione dell’atto impugnato sostenendo a suo parere la sussistenza del requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituisce nel giudizio e contesta quanto affermato da parte ricorrente perché infondato in fatto e in diritto.
Dalla visione dei documenti, si evince che solo l’accertamento relativo all’anno di imposta 2012 risulta ritualmente notificato il 12/12/2016 mentre per i restanti due è stata soltanto prodotta la copia della distinta da cui è rilevabile il numero delle raccomandate. Poste Italiane, debitamente interessata, ha dichiarato infatti di non potere produrre un duplicato degli avvisi di ricevimento, stante la cancellazione dei dati anche dagli archivi informatici a causa del tempo trascorso superiore ai tre anni.
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PQM
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez 16:
1.) accoglie in parte il ricorso annullando l’atto impugnato relativamente agli avvisi di accertamento N. T9D—–/2012 e accertamento N. T9D——-/2012 e confermando il resto.
2.) compensa le spese