Sentenza in cui l’Avv. Pirro è parte vincitrice contro Agenzia delle Entrate Pubblicata nella banca dati del MEF (ministero delle finanze) Sentenza del 21/04/2021 n. 1553 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 16
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Conclusioni appellante
Accogliere il presente appello e riformare la sentenza di 1° grado emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sezione n. XXII per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarando illegittimo l’Avviso di Accertamento n. TTTTTTTT-13.
Il tutto con vittoria di spese, con distrazione a favore del sottoscritto Avv. P, procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni appellata
rigettare l’appello di controparte e confermare l’annullamento dell’Avviso di cui è causa per tutte le ragioni sopra esposte. Con condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate – UT di Milano 5, notificava alla “X” l’atto di accertamento n. TTTTTTTT-13 con cui, rilevato l’omesso pagamento, veniva chiesto il versamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica relativa all’anno 2015 (dovuta entro il 30/04/2015) per il veicolo M B yyyyyy targato zzzzzzzzzz per la somma complessiva di ? 1.132,48.
La mediazione aveva esito negativo per cui la X impugnava l’atto notificatole al fine di ottenerne l’annullamento posto che, a dire della società, ai sensi dell’art. 16, comma 7, del D.L. 201 del 2011 la tassa non si applicherebbe alle unità relative a beni strumentali di aziende di locazione e noleggio.
L’Ufficio si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni.
La CTP di Milano con la sentenza n. 2632/22/2019, depositata 1’11/06/2019, ha respinto il ricorso della contribuente con condanna della parte al pagamento delle spese di lite liquidate in ? 300,00 1.
Con atto di appello la X ha impugnato la predetta sentenza per i seguenti motivi:
- Sull’erronea interpretazione e applicazione dell’art. 16 del D.L. n. 201/2011e sull’omessa pronuncia sul D.L. n. 384 del 19 settembre 1992, Capo IV “Disposizioni Fiscali” art. 8 co. 1lett. a) e co.5
L’Ufficio si costituisce in giudizio con proprie controdeduzioni.
La società presenta memorie integrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il principale motivo di appello, la X eccepisce l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici dispongono che ” .. il richiamo al menzionato D.L. a sostegno della tesi dell’esenzione è erroneo .. “. L’illegittimità della sentenza deriva dal fatto che il Collegio Giudicante interpreta erroneamente la norma citata e erroneamente statuisce che la contestazione del ricorrente sull’esenzione dal c.d. superbollo si fondi esclusivamente sulla normativa di cui al D.L. n. 201/2011 art. 16. ricorrente sull’esenzione dal c.d. superbollo si fondi esclusivamente sulla normativa di cui al D.L. n. 201/2011 art. 16.
A parere dell’appellante, l’illegittimità dell’Avviso di Accertamento deriva non soltanto dal suddetto richiamo normativo ma altresì dalla ulteriore normativa già citata nel ricorso introduttivo, ossia il D.L. n. 384 del 19 settembre 1992, Capo IV “Disposizioni Fiscali” art. 8 co. 1 lett. a) e co. 5.
Questa Commissione ritiene che i motivi di doglianza siano fondati per cui l’appello va accolto.
Si rileva che l’Avviso di Accertamento impugnato ha ad oggetto un’addizionale erariale alla tassa automobilistica, introdotta con modifiche rispetto al passato, con il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, conv. con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011.
Tale imposta anche detta “superbollo” è stata oggetto di due diverse manovre, il decreto n. 98/2011 cit., ha introdotto un’imposta per tutte le auto (di lusso) che superano i 225 kW e che ammonta a 10 euro per ogni chilowatt in eccesso per l’anno 2011, mentre per l’anno 2012 e quelli successivi, invece, la norma prevede che si applichi il nuovo superbollo previsto dalla c.d. manovra Monti, che ha abbassato il limite di potenza, facendo rientrare tra le auto di lusso che vengono tassate anche quelle dai 185 kW in su.
La normativa che ha introdotto la tassa per i veicoli di lusso prevede che la tassazione straordinaria si rivolga non soltanto alle autovetture ma anche su particolari beni come le imbarcazioni e i velivoli privati che superano le soglie citate.
Si osserva che i giudici di prima istanza hanno erroneamente interpretato la normativa relativa ai veicoli di lusso: in realtà nella definizione di veicoli di lusso deve altresì farsi rientrare qualsiasi veicolo di lusso quindi anche auto purché superino le specifiche indicate dallo stesso D.L.
L’art. 16 del D.L. n. 201/2011 rubricato in “Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei”, al co. 7 ultima parte stabilisce che la tassa non si applica alle unità relative a beni strumentali di aziende di locazione e noleggio.
Il Collegio non sembra aver considerato questa circostanza ossia che la società X offre un servizio di noleggio auto con conducente (N.C.C.), che è un sistema di trasporto pubblico non di linea, e che pertanto il veicolo in questione sovratassato è un bene strumentale all’esercizio dell’attività che non può essere utilizzato per usi privati. Associando il cit. co. 7, erroneamente valutato dal Collegio e l’attività svolta dalla società ricorrente si evince l’esenzione dal c.d. superbollo.
Peraltro, è fondata e condivisibile la doglianza della ricorrente allorché evidenzia che la sentenza è infondata in quanto il Collegio Giudicante omette di pronunciarsi sull’esenzione dal c.d. superbollo in relazione a quanto il D.L. n. 384 del 19 settembre 1992, Capo IV “Disposizioni Fiscali”, all’art. 8 co. 1 lett. a) e al co. 5.
In conclusione, 1′ appello va accolto, in riforma della sentenza impugnata. Si ritiene dover condannare parte soccombente a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l’appello.
Condanna parte soccombente a rifondere le spese per entrambi i gradi di giudizio che vengono quantificate in ? 300,00 per il primo grado ed in ? 500,00 per il grado di appello, importi da maggiorare ciascuno con oneri di legge, tutti da distrarsi a favore del difensore procuratore antistatario.
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1 I motivi della decisione erano i seguenti.
L’art. 16 del D.L. 201/2011 recante “disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei” disciplina al primo comma il calcolo dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, mentre il secondo comma indica i parametri di calcolo della tassa annuale sulle “unità da diporto”. I commi successivi fanno riferimento esclusivamente alle imbarcazioni; in particolare, l’incipit del comma 7 invocato dalla ricorrente è il seguente “sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 … ” e, con riferimento all’esenzione, la norma recita testualmente “La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto …… nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e di noleggio. È di tutta evidenza, pertanto, che il richiamo al menzionato D.L. a sostegno della tesi dell’esenzione è erroneo e fuorviante.
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