OPERAZIONI IMPONIBILI NON DICHIARATE E RISULTANTI DA ACCERTAMENTI BANCARI: LA CONTRIBUENTE IMPUGNA CON CINQUE MOTIVI; IL RICORSO E’ FONDATO PERCHE’ IL GIUDICE PRECEDENTE NON AVEVA ESPLICITAMENTE ESAMINATO IL MOTIVO DELLA CONTRIBUENTE E L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI ERA INCONGRUA
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Nella Civile Ord. Sez. 5 Num. 12386 Anno 2021:
-Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale veniva rigettato l’appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale la quale, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente proposto contro un avviso di rettifica IVA e sanzioni, a seguito di tentativo di adesione non andato a buon fine. – Le riprese, integralmente confermate dalla CTR, traevano origine da accertamenti bancari da cui emergevano operazioni imponibili non dichiarate, in parte afferenti a versamenti e in parte a prelevamenti, violazioni che determinavano anche la contestazione di omessa e irregolare tenuta della contabilità, violazione degli obblighi di fatturazione delle operazioni attive, violazione degli obblighi di registrazione delle operazioni attive, sanzioni conseguenti.
Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per cinque motivi, che illustra con memoria, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Considerato che:
– Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce la nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame di specifico motivo di gravame, quanto alla ripresa per cessione di beni strumentali, su cui il giudice di appello non ha pronunciato.
–Il motivo è fondato. La contribuente riproduce alle pagg.16 e ss. del ricorso il motivo d’appello relativo e, benché in controricorso l’Agenzia argomenti che non ci sarebbe mai stata nell’atto impositivo impugnato – comunque non riprodotto da alcuno – una contestazione ai fini dell’art. 53 del d.P.R. n.633 del 1972, il motivo doveva essere esplicitamente esaminato dal giudice d’appello, non potendo desumersi una pronuncia implicita di rigetto sulla questione, chiaramente non meramente preliminare alla disamina del merito.
–Con il secondo motivo di ricorso la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 comma 6, 51 comma 2 n.2 del d.P.R. n.633 del 1972, 6 comma 8 del d.lgs. n.471 del 1997 in relazione all’affermazione della CTR circa i prelevamenti dai conti correnti per Euro 208.895,37 sfavorevole alla contribuente.
–Con il terzo motivo di ricorso la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 comma 2 n.2 del d.P.R. n.633 del 1972, quanto all’affermazione della CTR sfavorevole per la società in relazione ai contestati versamenti sui conti, riprendendo una domanda già rassegnata avanti al giudice di primo grado e riproposta avanti al giudice d’appello con offerta delle giustificazioni delle movimentazioni bancarie contestate, in particolare delle distinte di sconto di effetti cambiari, il contenuto di ciascuna delle quali è riassunto nel corpo del motivo.
–Con il quarto motivo la contribuente ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame di specifico motivo di appello, in relazione ai versamenti sul conto corrente intrattenuto presso la Banca, su cui il giudice di appello non si è pronunciato, motivo articolato in ipotesi interpretativa della sentenza alternativa a quella posta a base del terzo motivo.
-Con il quinto motivo di ricorso. Si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 12, 16, 17 e 27 del d.lgs. n.472 del 1997, 5 comma 4, 6 comma 8 del d.lgs. n.471 del 1997, circa la incongrua irrogazione delle sanzioni in relazione alle contestazioni e circa la misura delle stesse.
-I due ultimi motivi restano assorbiti dall’accoglimento dei primi tre, derivando per ciò solo la nullità della sentenza anche quanto ai versamenti di cui al quarto motivo, e travolge la questione delle sanzioni oggetto del quinto, la quale dovrà necessariamente essere riesaminata dal giudice del merito. -In conclusione, accolti i motivi primo, secondo e terzo del ricorso, assorbiti il quarto e quinto, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M. La Corte accoglie i motivi primo, secondo e terzo del ricorso, assorbiti il quarto e quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.
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