L’Avviso di accertamento emesso per tardiva registrazione di un contratto di locazione dall’Agenzia delle Entrate – DP di Monza e Brianza, contestava la sanzione sull’intera durata del contratto e non solo per la prima annualità. Il contribuente impugna: sia la CTP di Milano che la CTR della Lombardia respingono l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate.

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FATTO,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E MOTIVI DI RICORSO.

1.1 Nella Sentenza del 25/08/2020 n. 1797 della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia Sezione/Collegio abbiamo visto come la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza (n. 1994/7/2019), depositata il 9 maggio 2019, ha accolto il ricorso della società F. M. S.r.l. avverso l’Avviso di accertamento ai fini dell’imposta di registro (anno d’imposta 2015), emesso dall’Agenzia delle Entrate – DP di Monza e Brianza, per tardiva registrazione di un contratto di locazione, contestando l’applicazione della sanzione sull’intera durata del contratto e non solo per la prima annualità, per la quale aveva versato la sanzione in sede di ravvedimento operoso.

1.2 Avverso la citata sentenza, in data 7 gennaio 2020 ha proposto appello (ex art. 53 del D.Lgs. 546/92) l’Agenzia delle Entrate che, preliminarmente, segnala che la Società contribuente ha registrato tardivamente, in data 24 luglio 2015, ovvero dopo oltre un mese dalla stipula un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso non abitativo, della durata di sei anni (dall’1 giugno 2015 al 31 maggio 2021), con un canone annuale di euro 25.000,00.

Al momento della registrazione la contribuente ha optato per il pagamento annuale dell’imposta, provvedendo contestualmente ed in proporzione al canone annuale, al pagamento delle sanzioni per tardiva registrazione mediante “ravvedimento operoso” corrispondendo oltre all’imposta dovuta (pari ad euro 250,00), per la prima annualità, l’importo di euro 30,00, corrispondenti a 1/10 del minimo della sanzione prevista per la tardiva registrazione, pari al 120% dell’imposta dovuta.

La pretesa erariale notificata ai locatori a mezzo del Provvedimento impositivo de quo concerne la residua somma di euro 890,00, di cui euro 870,00 per sanzioni, euro 2,50 per interessi ed euro 17,50 per spese di notifica, sull’intero canone, ai sensi degli artt. 17 e 43 del DPR 131/1986.

L’Agenzia delle Entrate si duole, pertanto, dell’errata e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 5, comma 1, tariffa parte I, allegata al DPR 131/1986 e 43, comma 1, lett. h), del DPR 131/1986.

Svolge, quindi, le proprie difese richiamandosi alla Risoluzione del 28 marzo 2001, n. 36/E, nonché ribadendo che, ai sensi del più volte citato art. 43, comma 1, lettera h), “la base imponibile (dell’imposta di registro) è costituita dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto” e che il pagamento annuale dei canoni è una mera opzione. Sul punto richiama la sentenza n. 3501/12/2018 della CTP di Milano. Chiede pertanto che, in riforma della sentenza di primo grado, venga dichiarata la legittimità dell’atto originariamente impugnato; con vittoria delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio.

1.3 La Società contribuente non si è costituita nel presente giudizio.

1.4 La controversia è trattata in Camera di Consiglio.

DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1 L’appello dell’Agenzia delle Entrate è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2.2 L’art. 43, comma 1, lettera h, del DPR 131/1986, stabilisce che per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro è costituita dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto.

Inoltre, l’art. 17 del DPR 131/1986, per la locazione di beni immobili, prevede, espressamente, la possibilità di assolvimento dell’imposta anno per anno, commisurata al canone relativo a ciascuna annualità del contratto.

Opzione consentita, esercitata dalla Società contribuente.

2.3 Relativamente al caso di specie, occorre quindi osservare che l’imposta di registro dell’1%, è pari ad euro 250,00, sul canone di locazione soggetto ad Iva, per la prima annualità e che la Società contribuente accortasi della tardiva registrazione ha provveduto entro il termine di 90 giorni a sanare l’irregolarità, mediante ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997.

2.4 Orbene, ciò considerato, non appare condivisibile la tesi erarialefondata sulla sola interpretazione letterale della norma (art. 43 del DPR 131/1986) – e posta a fondamento dell’Avviso di liquidazione impugnato, in quanto devono ritenersi sussistere nel caso di specie, perlomeno obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme, (combinato disposto degli artt. 43 e 17 del DPR 131/1986).

2.5 Inoltre per effetto della relativamente recente revisione del sistema sanzionatorio, quest’ultimo deve ritenersi ispirato a principi di effettività, proporzionalità (di matrice comunitaria) e certezza della risposa sanzionatoria dell’ordinamento (v. Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 158 del 2015), nonché di graduazione dell’entità delle stesse sanzioni, secondo una graduazione dell’effettiva gravità delle violazioni commesse dal contribuente.

2.6 In altre parole, il legislatore delegato ha cercato di sottolineare il distinguo tra le “piccole” violazioni, fattispecie nelle quali non si rinviene l’intento di sottrarsi agli obblighi dichiarativi o di versamento, come è nel caso che qui ci occupa, e le condotte più pericolose.

2.7 I richiamati principi, che sorreggono una interpretazione costituzionalmente orientata, consentono di affermare l’illegittimità dell’Avviso di liquidazione impugnato, che va, dunque, annullato.

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P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia conferma la sentenza di primo grado.