Ove l’ Agenzia delle Entrate (DP II di Milano) affermi una responsabilità solidale del curatore fallimentare deve indicare, nell’atto di addebito, le ragioni che determinano tale responsabilità: l’appello dell’Agenzia delle Entrate è infondato e deve essere respinto. La cartella di pagamento impugnata va, dunque, annullata, poiché illegittima.

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FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DI RICORSO

Nella Sentenza del 25/08/2020 n. 1798 – Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia Sezione/Collegio 1 abbiamo visto come la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza (n. 2190/16/2019), depositata il 17 maggio 2019, ha accolto il ricorso (spese compensate) del Signor A. V. (curatore fallimentare) avverso la cartella di pagamento, notificatagli in data 10 giugno 2018, mediante la quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha notificato l’iscrizione a ruolo effettuata dall’Agenzia delle Entrate – DP II di Milano in base all’Avviso di liquidazione, non opposto, concernente l’omesso versamento dell’imposta di registro per l’anno 2016, e dovuta dalla Società fallita C. T. S.a.s. di L. Er. & X (locatario), in relazione al contratto di locazione registrato a Milano il 31 maggio 2012 (serie 6, n. 6251).

1.2 I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso poiché la Cartella in questione è stata notificata al ricorrente, personalmente, senza indicare in alcun modo in quale veste egli ha ricevuto tale atto, che avrebbe dovuto essere indirizzato allo stesso ricorrente, ma nella sua qualità di curatore fallimentare di C. T. S.a.s. (che è stata indicata ancora in bonis, quale coobbligata).

1.3 Avverso la citata sentenza (n. 2190/16/2019), in data 4 dicembre 2019, ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate che lamenta l’erroneità del reso giudicato, per omessa pronuncia sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, n. 4 del D.Lgs. 546/1992.

Nel confermare la correttezza del proprio operato, segnala, in particolare, che la cartella impugnata è stata preceduta da regolare notifica del prodromico avviso di liquidazione, puntualmente recante l’indicazione della qualifica del contribuente, come soggetto responsabile (d’imposta) e che la parte, onde dolersi del merito della pretesa, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il summenzionato Avviso, precisando che la mancata proposizione di siffatta impugnazione rende inammissibile l’odierna eccezione.

Quanto al merito della pretesa erariale, l’Agenzia delle Entrate segnala che, come si evince dai dati estratti dal Registro delle Imprese, la C. T. S.a.s. in liquidazione è stata dichiarata fallita in data 10 settembre 2015 e che il debito tributario oggetto della Cartella è sorto, successivamente, in data 1 marzo 2016; ed, inoltre che, nel caso di specie, controparte ha omesso di pagare l’imposta di registro di registrazione per le annualità successive, relative, al contratto di locazione, quando avrebbe ben potuto, nell’ambito dei poteri conferitegli dalla legge, procedere alla risoluzione dello stesso contratto di locazione (art. 80, comma 3, della Legge fallimentare).

Per tali ragioni, precisa l’Ente impositore, deve considerarsi un debito direttamente facente capo alla procedura concorsuale, al cui puntuale adempimento (concretamente non intervenuto) era tenuto il curatore, in qualità di soggetto responsabile.

Svolge le proprie difese, con richiami alla giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché con riferimento agli ulteriori agli ulteriori motivi del ricorso, dichiarati assorbiti dalla Commissione Tributaria Provinciale, ribadendo (mediante rinvio) a tutto quanto già esposto nei propri scritti difensivi di primo grado.

Chiede, in via principale, l’accoglimento dell’appello per inammissibilità e infondatezza del ricorso e, in riforma della sentenza appellata, la conferma della Cartella impugnata; con vittoria delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio.

1.4 Il ricorrente, che non si è costituito nel presente procedimento, nel ricorso introduttivo del giudizio aveva segnalato di essere curatore fallimentare della fallita C. T. S.a.s. (nominato in data 11 settembre 2015) e, pertanto, ogni domanda relativa ai debiti della stessa, avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell’art. 101 L.F., precisando, altresì, di non avere effettuato alcun riparto in favore dei creditori.

Chiedeva, pertanto, l’annullamento della Cartella di pagamento impugnata.

1.5 La controversia è trattata in camera di consiglio, non essendo stato richiesta dall’appellante Ufficio, la pubblica udienza.

DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1 L’appello dell’Agenzia delle Entrate è infondato e, pertanto, deve essere respinto, risultando la sentenza impugnata immune dai vizi denunciati.

2.2 Come si evince dalla stessa Cartella di pagamento impugnata, la pretesa erariale si riferisce all’imposta di registro dovuta in relazione al contratto di locazione pluriennale anno 2012, Serie 3, (data di scadenza 01/03/2016). “Responsabili in solido del pagamento di questa cartella i seguenti coobbligati: C. S. S.r.l. in liquidazione; C. T. S.a.s. di L. E. & C.”.

2.3 Occorre quindi osservare che la cartella in questione, è intestata al ricorrente Signor A. V. ed allo stesso notificata, in qualità di coobligato, in data 10 giugno 2018, senza indicare in alcun modo la sua qualifica di curatore della società fallita (in data 11 settembre 2015) C. T. S.r.l. (peraltro segnalata ancora in bonis, quale coobligata).

2.4 Orbene ove l’Amministrazione ritenga di affermare una responsabilità solidale del curatore fallimentare per i debiti tributari del fallimento (maturati o meno nel corso della procedura fallimentare) deve indicare nell’atto di addebito le ragioni che determinano tale responsabilità, la quale deve nascere da un cattivo utilizzo dell’attivo fallimentare (ad esempio, a seguito del pagamento di crediti di ordine inferiore a quelli tributari), ponendo il Curatore in condizione di esercitare le sue difese anche adducendo – se del caso – l’intervento determinante degli organi di controllo della procedura (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 luglio 2014, n. 16373).

Sul punto, risulta incontestato che il Curatore non avesse effettuato alcun riparto in favore dei creditori.

2.5 Le restanti questioni restano assorbite.

2.6 La cartella di pagamento impugnata va, dunque, annullata, poiché illegittima.

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P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia: conferma la sentenza di primo grado.