L’UFFICIO AVEVA CONTESTATO AL CONTRIBUENTE L’ESERCIZIO DI ATTIVITA DI IMPRESA IN RELAZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE ON LINE DI TELEFONI CELLULARI
L’UFFICIO AVEVA CONTESTATO AL CONTRIBUENTE L’ESERCIZIO DI ATTIVITA DI IMPRESA IN RELAZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE ON LINE DI TELEFONI CELLULARI I MOTIVI ADDOTTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE SONO INFONDATI O INAMMISSIBILI. La Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il …