UFFICIO ENTRATE RIDETERMINA L’IMPOSTA DI REGISTRO PERCHÉ RITIENE I BENEFICI “PRIMA CASA” NON SPETTANTI: LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDA CENSURA L’AVVISO DI LIQUIDAZIONE CON SENTENZA DI PRIMO GRADO E LO ANNULLA

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sentenza del 24/09/2020 n. 1992 Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia vede la Sezione 21 statuire che: la Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Milano, con atto di appello rituale e tempestivo, impugna la sentenza n.1629/16/19, della CTP di Milano, con la quale il Giudice di prime cure ” …. accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese che liquida in euro 4.000,00 oltre oneri di legge”.

Il sig. G. E., in prime cure, si è opposto all’avviso di liquidazione di Imposta di Registro per un ‘importo di euro 31.827,00, oltre sanzioni, relativo al contratto di mutuo in relazione a compravendita immobiliare del 2015, per la quale il contribuente aveva usufruito dei benefici prima casa in quanto l’immobile era accatastato in A/2.

Successivamente, due anni dopo, l’Ufficio del Territorio accertava che l’immobile era da accatastare in A/1.

A seguito di tale nuovo accatastamento, l’Ufficio chiedeva la revoca dei benefici prima casa su presupposto che l’immobile nel 2015 aveva le caratteristiche della categoria A/1 anche se “erroneamente” risultava accatastato in A/2.

Il contribuente si è opposto a tale avviso sia perché la modifica catastale non può essere retroattiva e sia per il generale principio di affidamento di cui all’art.10, comma 2, dello Statuto del Contribuente; contestava inoltre l’ammontare delle sanzioni non ritenendole applicabili proprio per “il legittimo affidamento”.

Il Giudice di prime cure ha accolto le ragioni del contribuente.

Con l’atto di appello l’Ufficio reitera le proprie eccezioni di cui al primo grado chiedendo l’annullamento della sentenza appellata.

Parte privata insiste nelle proprie posizioni insistendo per la conferma della sentenza impugnata dall’Ufficio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene di respingere l’appello dell’Ufficio e confermare la sentenza impugnata.

La Commissione rileva che, i Giudici di prime cure hanno correttamente evidenziato che il riclassamento non ha effetto retroattivo.

L’art.74, comma 1, della legge 342/2000 prevede che a decorrere dal 1/1/2000 gli atti modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione a cura dell’ufficio competente: si comprende la ratio della norma anche perché la parte destinataria della modifica catastale ha il diritto di impugnare tale modifica.

Ergo quando la modifica catastale effettuata diventa definitiva si può parlare di attribuzione catastale con tutte le conseguenze.

In conclusione, come giustamente ha affermato il Giudice di prime cure, all’atto di acquisto dell’immobile la categoria catastale dell’immobile era A/2 e quindi la parte acquirente aveva i legittimi requisiti per chiedere e ottenere i benefici di prima casa.

La Commissione ritiene, pertanto, di confermare la sentenza di prime cure.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

  1. Q. M.

La Commissione respinge l’appello e condanna l’Ufficio alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 3.700,00, oltre accessori di legge.