LA CORTE RILEVA L’ERRONEITÀ DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO DELL’AGENZIA, NELLA PARTE IN CUI RECUPERA I COSTI SENZA ABBATTIMENTO DEI RICAVI, E ACCOGLIE IL TERZO MOTIVO DEL RICORSO DEL CONTRIBUENTE
PROCESSO TRIBUTARIO In caso di rideterminazione del reddito, a seguito di costi asseritamente fittizi, l’Agenzia delle Entrate deve comunque procedere ad abbattere anche i ricavi, diversamente, l’accertamento degli stessi è illegittimo: motivo del ricorrente accolto. Studio legale Tributario Pirro Milano oltre che con il modulo consulenze online può essere contattato all’indirizzo mail studiopirro@libero.it (oggetto …